POLITICA DELLA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
1.0 ACCETTAZIONE
Affinché APM possa realizzare le attività per conto del Committente e garantirne la proprietà intellettuale derivante, occorre che il Committente accetti espressamente tutti i termini e le condizioni del contratto di ricerca, incluso ogni eventuale modifica, supplemento, specifica o altro documento.
2.0 PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE
Salvo diverso accordo scritto, tutto quanto sia stato fornito dal Committente, a titolo esemplificativo: informazioni, dati, attrezzature, materiali, disegni, software, know-how, documenti, marchi, diritti d’autore, apparecchiature o materiali, loro ricambi o materiali comunque collegati, sarà e resterà di proprietà del Committente. Tale materiale, anche individualmente, ove possibile, dovrà essere adeguatamente identificato dalla APM come materiale di proprietà del Committente e dovrà essere conservato separatamente rispetto alla proprietà della APM. Inoltre, APM si impegna a rispettare i seguenti requisiti di gestione ed conservazione:
i) APM farà esclusivo uso della proprietà del Committente per soddisfare il contratto di ricerca stesso e non potrà farne uso diverso.
ii) Le informazioni contenute in disegni, note tecniche, software, know-how o altri dati forniti dal Committente saranno concessi alla APM in comodato d’uso gratuito al solo scopo di adempiere al contratto di ricerca. Tale diritto d’uso non è trasferibile e il Committente ne può recedere a sua totale discrezione in qualunque momento, salvo modificare le condizioni del contratto di ricerca.
iii) Il Committente acquisterà ogni diritto relativo a idee, invenzioni, lavori, strategie, piani e dati creati dalla APM nell’esecuzione del Contratto di ricerca o comunque risultanti da tale esecuzione, incluso brevetti, diritti d’autore, diritti su informazioni riservate, su banche dati, marchi e altri diritti simili.
iv) La proprietà intellettuale ottenuta nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ricade nell’ambito della protezione del diritto d’autore e sarà considerata come un'invenzione industriale fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 64, Dlg. N. 30/2005, da cui deriva che i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al Committente, salvo il diritto spettante all'inventore (APM) di esserne riconosciuto come autore.
v) APM si impegna comunque ad attribuire al Committente lo status di titolare dei diritti derivanti dall’invenzione in base alla normativa applicabile alla proprietà intellettuale.
vi) APM riconosce che, salvo diverso accordo scritto tra le parti, i diritti della proprietà intellettuale, resteranno di proprietà del Committente, sempre che eventuali modifiche o miglioramenti dell’innovazione tecnologica non siano acquisiti legalmente da terzi.
3.0 TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
APM manterrà riservate e confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, procedurale o economico contenute nei Report tecnici forniti al Committente in relazione al contratto di ricerca e non divulgherà in alcun modo a terzi le Informazioni Riservate, salvo autorizzazione scritta del Committente. Sono da intendersi quali Informazioni Riservate anche appunti, riassunti, rapporti, analisi o altro materiale redatti in qualsiasi forma. APM si impegna a restituire tutte le Informazioni Riservate di cui è venuto in possesso e a distruggere le relative copie.
4.0 DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
APM si impegna a non pubblicare o a divulgare a terzi alcuna informazione relativa al contratto di ricerca esistente tra le Parti, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente. Le restrizioni alla divulgazione di Informazioni Riservate non sono applicabili nel caso in cui tali informazioni sono o diventano pubbliche a prescindere dalle comunicazioni intercorse tra le Parti.